L'ANALISI

Idoli nel Tevere: non è furto ma legittima difesa

Contrariamente a quanto sostiene Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione, l’azione compiuta dai due ignoti - che hanno gettato le statuette nel Tevere - configura un atto di legittima difesa in favore della fede cattolica e non è furto. Lo dice anche San Tommaso d'Aquino. Ecco perché....

Ecclesia 22_10_2019
Un fotogramma del video

Torniamo a parlare della sottrazione delle statuette Pachamama avvenuta presso la chiesa di Santa Maria in Traspontina, statuette che poi sono state gettate nel Tevere (clicca qui).

Avvenire riporta il commento di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione: «Abbiamo appreso dai social network di questo gesto. Posso solo dire che rubare qualcosa da un luogo, per di più sacro, è una bravata, un gesto privo di senso, che contraddice lo spirito di dialogo che dovrebbe sempre animare tutti: un furto che si commenta da solo».

Dunque dal punto di vista giuridico ha ragione Ruffini: si tratta di un furto. Oppure, dato che il manufatto è andato distrutto, si potrebbe applicare l’art. 404 cp: «Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose», il quale articolo punisce, tra le altre condotte, chiunque distrugge «cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto».

Ma qui si apre un interessante dilemma: quegli oggetti sono oggetti sacri? La risposta potrebbe essere duplice: per la Chiesa cattolica no, però per gli indigeni sì. Oppure: per alcuni cattolici sì e parimenti per gli indigeni. Però dato che, a quanto pare, quegli oggetti appartengono ad alcuni cattolici pure in talare, occorrerebbe chiedere a loro se li considerano sacri oppure no. Per la cronaca: questi sottili distinguo sono stati superati da padre Antonio Soffiantini, responsabile della mostra della associazione “Casa Comune”, che ha denunciato per furto gli autori della “bravata”.

Però analizziamo le condotte dei due “bravi”, per dirla alla Ruffini, sotto la prospettiva morale, prospettiva che deve essere rispettata dal diritto (quindi se la morale indica una certa verità per il bene comune questa deve essere recepita anche dal diritto). In prima istanza dobbiamo escludere che l’atto sia sacrilego perché gli oggetti non sono sacri. E non lo sono oggettivamente, perché gli unici oggetti sacri sono quelli destinati al culto del vero Dio, il Dio di Gesù Cristo. Questi oggetti sono idoli pagani e tali rimangono anche se gli indigeni, ingannandosi, credono altro. L’atto potrebbe diventare sacrilego in riferimento al luogo ove è compiuto anche su beni non sacri: furto di elemosine avvenuto in chiesa. Ma non è questo il caso perché eliminare quelle statuette favorisce il culto, perché lo difende, non lo svilisce. Quindi è un atto buono.

Approfondiamo questo passaggio. L’azione compiuta da due ignoti configura un atto di legittima difesa in favore della fede cattolica e non è furto. Come è lecito togliere al legittimo proprietario l’arma che vuole usare per uno scopo illecito, così parimenti è lecito sottrarre queste statuette ai legittimi proprietari perché sarebbero state usate per attentare alla fede cattolica. Tommaso d’Aquino è chiaro: «Siccome talora la volontà dell'uomo si deprava, capita il caso in cui non si deve rendere il deposito, affinché chi ha la volontà perversa non se ne serva malamente: come nel caso in cui richieda le armi depositate un pazzo o un nemico della patria» (Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 2, ad 1. Cfr. Ibidem, Scriptum super sententiis, lib. IV, d. 17, q. 3, a. 1, qc. 4, ad 3). Come è lecito non restituire l’arma al proprietario che se ne vuole servire per scopi iniqui, parimenti è lecito sottrarre un bene al proprietario se questi persegue finalità analoghe.

Dunque l’atto materiale della sottrazione è stato informato dal fine buono della difesa. Tale fine è predicabile proprio perché i legittimi proprietari si sono dimostrati ingiusti aggressori a danno di alcuni beni della fede (se non ci fosse aggressione non ci potrebbe essere difesa). In previsione di una loro reiterazione dell’atto hanno fatto bene i nostri “bravi” a sottrarre le statuette dalla chiesa e buttarle nel Tevere.

Si potrebbe obiettare, così come abbiamo letto in rete: «Farsi giustizia da soli integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. È una violenza almeno pari a quella dell'Ordinario che non avesse impedito lo scandalo». Dal punto di vista giuridico crediamo che si possano applicare le normative sopra indicate e non l`art. 392 cp che si riferisce al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Però sul versante morale è interessante sottolineare una condizione prevista da questo stesso articolo: vietato farsi giustizia da soli «potendo ricorrere al giudice». Di converso: se è impossibile ricorrere al giudice oppure il giudice è ingiusto è lecito farsi giustizia da sé. Nelle vicende dei culti pagani in Vaticano e nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, il ricorso al “giudice” è stato fatto allorché a più riprese e da più parti si è gridato allo scandalo, ma senza frutto. Approfondiamo questo snodo.

Non si configura l’illecito morale di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in stato di necessità. Se Tizio uccide Caio, ingiusto aggressore, perché al momento non poteva essere difeso dalle forze dell’ordine, deputate appunto a mantenere l’ordine civile, Tizio non finisce in galera perché doveva aspettare i carabinieri che lo difendessero. Appunta sempre l’Aquinate: «Se il pericolo è immediato e non dà tempo per ricorrere al superiore, la necessità stessa comporta la dispensa: poiché la necessità non ha legge» (Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 6 c.). Ecco il punto: laddove non fosse presente l’autorità designata oppure laddove l’autorità fosse venuta meno alle sue mansioni, insomma: laddove l’autorità è assente, ecco che in maniera vicaria il privato cittadino può farsi giustizia da sé. Pensiamo ad uno Stato dove si decidesse di lasciare impuniti gli assassini e dove, di conseguenza, non si facesse nessuna opera di prevenzione e repressione. L’unico modo per il privato di difendersi sarebbe quello della difesa personale.

Lo stesso sta accadendo per la fede cattolica ai nostri giorni. Se le autorità ecclesiastiche non solo si sono dimostrate renitenti ad eliminare dai loro riti l’uso di idoli pagani, ma addirittura hanno agevolato culti pagani, appare chiaro che colui che doveva difendere la fede cattolica, diventa lui stesso aggressore ed è dunque impossibile appellarsi a costui per avere giustizia. Anzi ci si dovrà difendere da costui. Percorse quindi le strade della dissuasione, si rendeva necessario, affinché le pratiche indebite non continuassero in futuro, un intervento di forza. Quindi sono lecite la sottrazione delle statuette e loro distruzione perché configurano una modalità per difendere la fede cattolica consona alle circostanze, ossia una difesa esperita come extrema ratio dopo aver tentato altre soluzioni (in tal modo è stato rispettato il principio di proporzione che comanda di perseguire un fine adottando la modalità più efficace).